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20/09/2022

Affitti, boom delle locazioni brevi in Umbria: crescita del 250% in sei anni

(Luca Tonzani, Borsa Immobiliare dell’Umbria)

La Borsa Immobiliare dell’Umbria, organo della Camera di Commercio, sottolinea l’impennata delle locazioni a canone concordato. Tonzani: “Attenzione alle novità introdotte dal Dl Semplificazioni”

Crescono anche in Umbria le locazioni a canone concordato, come nel resto d’Italia. Lo comunica la Borsa Immobiliare dell’Umbria in una nota. Un boom, che come sottolinea l’ente ha precise motivazioni.

Questa tipologia di contratti prevede infatti il pagamento di una cedolare secca annua del 10% (in altre parole il proprietario paga il tributo del 10% sul canone), e uno sconto del 25% sull’Imu, oltre ad altre agevolazioni diverse da comune a comune, a fronte di canoni ‘calmierati’ per gli inquilini secondo gli accordi effettuati in ciascun municipio delle Associazioni più rappresentative degli inquilini e dei proprietari.

In Italia nel 2014 (anno in cui i contratti a canone concordato mostrarono effettivamente un decollo) questa tipologia di locazioni ad uso abitativo erano 311714, mentre nel 2020 sono salite a 923486, con un incremento del 196,2% (+611772).

Ancora più marcata la crescita in Umbria, dove le locazioni abitative a canone concordato nel 2014 erano 7173, salite a 21165 nel 2020, con un boom del +250,8% (+17992).

In Umbria, ormai, il 75-80% delle locazioni abitative avviene attraverso la stipula del contratto a canone concordato, con beneficio sia per i proprietari (importante riduzione della tassazione), sia degli inquilini, che godono di un canone ridotto rispetto a quello a libero mercato.

È importante inoltre evidenziare che, mentre i contratti di locazione a liberi hanno una durata di 4 anni + 4, la formula del canone concordato è 3 anni +2.

Le novità introdotte Dl Semplificazioni

Il “Decreto Semplificazioni” per quanto riguarda le “locazioni brevi” e i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato ha introdotto due novità

La prima novità - spiega Luca Tonzani, della Borsa Immobiliare dell’Umbria - riguarda le ‘locazioni brevi’, cioè quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare - continua Tonzani - la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa alle annualità 2020 e 2021, originariamente fissata al 30 giugno, è posticipata al 30 settembre. C’è tempo quindi qualche altro giorno per adempiere a questo obbligo”.

Chi deve adempiere: l’adempimento è in capo al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Come si adempie: La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica accedendo al sito Agenzia delle Entrate con SPID o credenziali ENTRATEL/FISCONLINE anche avvalendosi di un intermediario”.

L’altra novità introdotta riguarda, spiega Luca Tonzani, “i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, transitori e per studenti universitari.

In particolare, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

Quindi, fino a quando non interverranno queste modifiche è idonea l’attestazione già rilasciata che, ricordiamo, dà diritto a vantaggiose agevolazioni fiscali sia per i locatori che per i conduttori”.

Redazione Cuoreeconomico
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