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22/09/2021

Plastic Tax: chi la deve pagare, da quando e la spinta all’economia circolare

Ignazio La Candia, Studio Pirola Pennuto Zei&Associati: «Da gennaio chi produce, importa prodotti monouso dovrà corrispondere 0,45 centesimi di euro per ogni chilogrammo venduto»

Tutto quello che c’è da sapere sulla Plastic Tax. Lo scorso 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni Bis e diverse associazioni di categoria hanno accolto con vivo interesse la conferma del posticipo della Plastic Tax al 1° gennaio 2022.

CUOREECONOMICO ne ha parlato con Ignazio La Candia, Associate Partner della sede milanese di Pirola Pennuto Zei&Associati, (Studio di consulenza tributaria internazionale con 14 sedi e 500 professionisti), docente in seminari e convegni agli ordini professionali, Pubblica Amministrazione, associazioni confindustriali e all’Università Bicocca di Milano. Il Decreto Legge Sostegni Bis ha confermato il posticipo della Plastic Tax al 1° gennaio del 2022.

(Ignazio La Candia, Associate Partner di Pirola Pennuto Zei&Associati)

Ci può spiegare in sintesi in che cosa consiste e come funziona la Plastic Tax?

«L’idea di una Plastic Tax italiana - imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (MACSI) introdotta nel nostro Paese dalla Legge di Bilancio 2020 - nasce a seguito del recepimento della Direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, recante novità in materia di “riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, con l’obiettivo di ottenere una progressiva riduzione nella produzione e nel consumo dei manufatti di plastica monouso.

Ossia quelli realizzati con materiale plastico aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci come prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego.

In estrema sintesi, il tributo trova applicazione in relazione agli oggetti di materiale plastico ideati e progettati per essere monouso, e la cui utilità si esaurisce quindi a seguito di un singolo utilizzo degli stessi senza che vi sia la possibilità di destinare tale materiale a processi di riciclo».

Chi sono i soggetti che devono pagare questa tassa?

«Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti al versamento dell’imposta: il fabbricante dei prodotti realizzati nel territorio nazionale; il soggetto che acquista i medesimi provenienti da altri Paesi UE nell'esercizio della propria attività economica; l’importatore per i manufatti provenienti da Paesi extra-Ue.

Operativamente, l’introduzione dell’imposta implica una serie di obblighi per tutti i soggetti coinvolti – in primis delle dichiarazioni trimestrali che devono essere presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - anche legati alla gestione di una contabilità che sia anche in grado di individuare i quantitativi di plastica riciclata (non soggetta all’imposta) scomputabili dalla base imponibile a cui deve essere applicata l’imposta dovuta, pari a 0,45 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotti di plastica monouso venduto».

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      Cosa ha spinto il legislatore ad adottare questa norma?

      «Come detto in precedenza, l’introduzione della Plastic Tax sul territorio nazionale risponde all’esigenza di allinearsi al diritto unionale, al fine di promuovere modelli di produzione e consumo che si ispirano all’economia circolare.

      Se, tuttavia, la plastic tax introdotta da altri Paesi UE si applica con aliquota uniforme sulla differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno da uno Stato e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti dal medesimo Stato, sul versante italiano il funzionamento dell’imposta è più articolato sia in relazione all’oggetto del prelievo che al suo funzionamento.

      Peraltro, posto che il nostro Paese non solo è all’avanguardia nei processi di produzione e riciclo, ma detiene anche il primato in Europa se si guarda ai quantitativi di materiali plastici riciclati, è lecito interrogarsi sulla reale necessità di un prelievo che colpisce un settore già caratterizzato dall’esistenza di un contributo ad hoc (i.e. il contributo CONAI), con l’effetto di una duplicazione di imposta».

      Tra le novità del Sostegni Bis convertito in legge vi è anche l’introduzione di un’agevolazione fiscale per le start up innovative. In che cosa consiste tale esenzione?

      «Il Decreto Sostegni-bis ha visto l’introduzione di un regime particolarmente favorevole per le persone fisiche che investono nelle start-up innovative e nelle PMI innovative nei prossimi anni.

      In buona sostanza, per effetto dell’agevolazione sono detassati i capital gain rivenienti da investimenti effettuati dalle persone fisiche nel periodo 1° giugno 2021 - 31 dicembre 2025.

      Dunque, non si ha tassazione se viene ceduta la partecipazione detenuta nelle start up e nelle PMI innovative.

      Al fine di rientrare nell’agevolazione, le partecipazioni oggetto di cessione devono essere acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e devono essere detenute per almeno tre anni.

      L’azzeramento del prelievo sulla cessione delle partecipazioni costituisce un incentivo agli investimenti in settori che per loro natura sono fortemente innovativi, andando così ad ampliare i canali di finanziamento delle imprese nel nostro Paese».

      Di Luigi Benelli
      (Riproduzione riservata)

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